L’art. 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017. Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, dalla medesima previsione normativa, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.

L’art. 2, comma 7, del Decreto legge n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ha modificato le previsioni di cui al comma 13 dell’art. 48, del citato D.L. n. 189/2016, con specifico riferimento alla data precedentemente fissata per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017)–.

Nel dettaglio, la nuova norma ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 (compresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa).

Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio allegato