In ambito Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole al deposito dell’asseverazione, di cui all’allegato B al D.M. n. 58/2017 contestualmente alla presentazione di una variante progettuale in corso d’opera.
Sebbene la risposta riguardi specificatamente un intervento antisismico in un Comune dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°/04/2009, con dichiarato lo stato di emergenza, per il quale il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025, sempre che non giungano future smentite, il concetto è a nostro avviso estensibile ai diversi interventi di Sismabonus (sia “ordinari” che in versione Superbonus).
Nel caso in commento, l’Agenzia delle Entrate acconsente alla fruizione dell’agevolazione ove, in corso d’opera, ci si accorga che, per completare il progetto per cui è stato ottenuto il contributo commissariale, siano indispensabili ulteriori interventi; ciò però opera a condizione che l’asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della “variante” progettuale in corso d’opera. Il tecnico, tenuto ad asseverare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, deve:
- attestare, altresì, che gli ulteriori interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale;
- depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
Riferimento: Agenzia delle Entrate, risposta n. 222/E del 22/02/2023