E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il DPCM che fissa la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi per i titolari di reddito d’impresa, già anticipata dal Mef con il comunicato stampa del 20 luglio 2017 (vedi News del 20 luglio 2017 a cui si rinvia).

Prima di entrare nel merito della proroga, è importante sottolineare che per i tempi nei quali è stata riconosciuta – il giorno stesso nel quale è scaduto il termine di versamento senza la maggiorazione – nonché al fatto che la proroga interessa solamente alcune tipologie di tributi, sta causando serie complicazioni agli operatori e niente vantaggi.

Le proroghe dei versamenti, infatti, hanno una loro efficacia quanto sono riconosciute con largo anticipo, consentendo agli intermediari di avere più tempo per effettuare i calcoli delle imposte dovute ed,  alle imprese,  di avere una disponibilità del denaro utile ad effettuare i versamenti più lunga.

Quando la proroga è riconosciuta solamente per alcuni tributi e quando ormai il termine è scaduto, entrambi gli effetti positivi si annullano, mentre si hanno tutti gli aspetti negativi di dover gestire in modo diverso versamenti già fatti nonché capire quali sono i tributi oggetto di proroga e quali, al contrario, ne rimangono esclusi, tutto in pochissimo tempo.

Proprio su tali aspetti in una nota del 24 luglio 2017 (vedi allegato), che la Confederazione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate, congiuntamente a Confartigianato, è stata richiesta conferma che la proroga riguardi IRPEF/IRES, addizionali, imposte sostitutive (quali cedolare secca, IVIE e IVAFE), e contributi previdenziali. Stante il tenore letterale della norma, rimarrebbe fuori l’IRAP e dell’eventuale IVA se il relativo versamento è stato posticipato a quello delle imposte sui redditi. Al contrario si ritiene sia incluso nella proroga il versamento del diritto camerale dovuto alle Camere di Commercio.

Nella stessa nota inviata ieri all’Agenzia delle entrate, è stata anche chiesta la possibilità di considerare la proroga come una mera facoltà. Questa interpretazione avrebbe il pregio di salvaguardare i piani di rateizzazione dei tributi già fatti o che si faranno sulla base dei vecchi piani finanziari, consentendo, inoltre, alle imprese di suddividere i versamenti dovuti su cui si rende applicabile la proroga con una rata in più. Peraltro l’Agenzia delle entrate si era già espressa in tal senso con risoluzione 21 giugno 2012, n. 69/E (vedi allegato) nella quale, in un caso analogo, è stata riconosciuta, la possibilità per i contribuenti che non intendevano avvalersi della proroga, di continuare a seguire i precedenti piani di rateazione.

Sentita a riguardo l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, ci è stato confermata tale possibilità. Questa interpretazione verrà resa ufficiale nel sito dell’Agenzia delle Entrate nelle prossime ore.