Su invio cartelle serve rimodulazione. Lo stop di un mese è un primo passo

L’anticipazione al 28 febbraio 2017 e, a regime dal 2018, entro il mese di aprile, del termine di presentazione della dichiarazione IVA, rispetto al 30 settembre fissato per la dichiarazione dei redditi, aveva creato incertezza tra gli operatori su quale fosse il termine entro il quale effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale.

Come è noto, l’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14, tramite il rinvio all’articolo 7, comma 4-ter del DL n. 357/1994, stabilisce che la conservazione dei documenti informatici deve essere portata a compimento entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Il disallineamento che, a partire dal periodo d’imposta 2017, si è venuto a creare tra il termine di presentazione della dichiarazione IVA ed il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, rischiava di tradursi in una duplicazione di adempimenti a carico degli contribuenti che, stante al tenore letterale della norma, avrebbero dovuto procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini IVA entro il prossimo mese di maggio, per poi duplicare l’adempimento entro Dicembre per i documenti rilevanti ai fini delle imposte dirette.

Con la risoluzione ministeriale n. 46/E pubblicata il 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le richieste di semplificazione avanzate dalla Confederazione, ha confermato l’unicità del termine entro cui concludere il processo di conservazione di tutti i documenti informatici, a prescindere dalla loro rilevanza a fini reddituali o IVA, coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi quindi, al più tardi entro il 31 dicembre 2017 per i soggetti il cui anno d’imposta coincide con quello solare.

Va da sé che il medesimo termine vale anche per i soggetti che non adottano la conservazione sostitutiva.  In tal caso, pertanto, la stampa dei registri IVA, delle fatture e degli altri documenti rilevanti ai fini fiscali, dovrà essere effettuata sempre entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.