ecobonus

E’ arrivato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione dello sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus che penalizza artigiani e piccole imprese alterando la concorrenza sul mercato. Il provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.

In particolare la comunicazione è effettuata dal soggetto beneficiario dell’ecobonus che può utilizzare le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure il modulo cartaceo allegato al provvedimento da presentare agli uffici della stessa Agenzia anche tramite posta elettronica certificata. Resta confermato che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di condominio con le modalità previste nei precedenti provvedimenti direttoriali.

Anche nelle ipotesi di esercizio dell’opzione il soggetto beneficiario dell’ecobonus è tenuto ad eseguire il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale. L’ammontare del contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante nella misura fissata in base al tipo di intervento effettuato. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa, a seguito degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione dell’articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il fornitore che pratica lo sconto lo può recuperare sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto beneficiario, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

E’ stabilito che il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto beneficiario e attestare l’effettuazione dello sconto attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Solo dopo tale conferma il fornitore può presentare il modello F24 in via telematica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta a fronte dello sconto praticato ai propri fornitori anche “indiretti” di beni e servizi, con l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi ed in ogni caso agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.