Come noto l’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011, dopo le modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. n. 91/2014, ha disposto la possibilità di fruire di un credito d’imposta per la parte di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, per tutti i soggetti ivi  comprese le società per cui si rende applicabile il regime di trasparenza fiscale, ossia le società di persone e assimilate (articolo 5 del TUIR) e società di capitali che optano per il regime di trasparenza (artt. 115 e 116 Tuir).

Pertanto, tale modifica normativa consente di convertire l’eccedenza ACE in un credito d’imposta calcolato moltiplicando la stessa eccedenza per l’aliquota del 27,5% per i soggetti IRES e per gli scaglioni IRPEF per gli altri soggetti.

In applicazione a quanto sopra sia nel modello UNICO SC al rigo RS 113, che nel modello UNICO PF al rigo RS37 è stata inserita la colonna 14 relativa, appunto, all’eccedenza trasformata in credito IRAP.

Nel modello UNICO SP al rigo RS45 nessuna modifica analoga a quelle sopra indicate è intervenuta.

Ne consegue che sia le società di persone che le società di capitali in regime di trasparenza, sebbene ne abbiano diritto, presentano oggettive difficoltà al recupero del credito d’imposta ai fini IRAP per mancanza di appositi righi nei modelli di dichiarazione.

Tale situazione crea non poche difficoltà operative, per cui si è ritenuto necessario inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica richiesta di consulenza giuridica (in allegato), al fine di intervenire sui modelli di dichiarazione e sulle relative istruzioni per appostare tale voce per i prossimi anni. Per i modelli già approvati, è stato proposto di intervenire in via interpretativa, indicando possibili soluzioni alla  compilazione dei modelli.

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