Come anticipato nella Notizia del 5 giugno 2015 n. 57, le conseguenze derivanti dalla scelta interpretativa dell’Agenzia delle Entrate in merito alla trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP (vedi circolare 3 giugno 2015, n. 21/E) appaiono non condivisibili e non in linea con la ratio della norma.

Nella predetta circolare, infatti, l’Agenzia nell’indicare le modalità di utilizzo delle eccedenze ACE per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR (cfr. art. 7 del decreto ACE), prevede che le eccedenze ACE determinate in capo alla società partecipata siano attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Sebbene sia condivisibile la posizione assunta nel riconoscere al socio le eccedenze ACE determinate in capo alla società partecipata per la definizione della misura del credito d’imposta, non ci appaiono altrettanto condivisibili ed in linea con la ratio della norma, le conseguenze che emergono dalla scelta interpretativa adottata. Infatti, in questo modo per i soci sarebbe, nei fatti, impossibile usufruire del credito d’imposta in quanto quali soggetti IRPEF, nella generalità dei casi, non hanno IRAP da versare. Il debito IRAP è solo quella della società partecipata. Occorre ricordare che l’obiettivo del legislatore era quello di offrire a tutti i soggetti IRAP la possibilità di ottenere immediatamente il beneficio ACE, anche qualora non si riuscisse a generare un reddito, dando la possibilità di “utilizzarlo” per il versamento dell’IRAP della stessa impresa.

Si ritiene, pertanto, necessario un nuovo intervento volto a definire le modalità di utilizzo del credito d’imposta per il versamento dell’IRAP relativo a tutti quei soggetti che non hanno un’IRAP propria da versare, per il semplice fatto che sono contribuenti persone fisiche.

Al fine di non far perdere tale possibilità e mettere tutte le imprese sullo stesso piano, è stata presentata una nuova consulenza giuridica con la quale si chiede che il credito IRAP, sempre calcolato sulla posizione fiscale del socio, possa essere usato dalla società per il versamento in compensazione dell’IRAP dovuta dalla stessa società.

Questa interpretazione sarebbe coerente sia con le disposizioni di attuazione stabilite dal decreto ACE (articolo 8) sia con la ratio della norma (art. 19, c. 1, lett. b), del D.L. n. 91/2014) che ha istituito il credito d’imposta IRAP.