Sempre più stringenti le regole per le compensazioni in F24 dei crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte ed IRAP.
Infatti, dopo la previsione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) per l’utilizzo in compensazione di un credito di importo superiore a 5.000 euro, la legge di conversione al decreto legge n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva) prevede in materia di IVA l’apposizione del visto, oltre che sulla dichiarazione Iva annuale, anche sull’istanza per la compensazione del credito Iva infrannuale da cui emerge il credito.
Tale misura, come sottolineato in più occasioni dalla CNA al Governo, limita fortemente il ricorso all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati nel corso dell’anno, dal momento che può portare a dover apporre ben quattro visti di conformità in un anno per la compensazione dei crediti.
Peraltro, a dispetto dello Statuto del contribuente, le nuove disposizioni si rendono applicabili già a partire dal secondo trimestre 2017, creando importanti difficoltà operative agli intermediari. Nella giornata di oggi, oltre a sottolineare ulteriormente il forte incremento degli oneri amministrativi sulle imprese, sono state presentate all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate alcuni questioni di rilievo per le quali è stata chiesta una risposta in tempi brevi. In particolare con riferimento al conteggio del limite di 5.000 euro per le compensazioni infrannuali dei crediti IVA come anche ai controlli che gli intermediari sono tenuti ad effettuare per il rilascio del visto di conformità.
Altra modifica di rilievo prevede che i crediti IVA annuali o infrannuali superiori a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza, in luogo del 16 del mese successivo come era previsto in passato.
Viene stabilito, inoltre, che qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia superiore ai limiti previsti per le stesse compensazioni il modello F24 è scartato. Un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di attuazione della disposizione come pure le modalità con cui lo scarto sarà comunicato al soggetto interessato.