La legge di bilancio 2018 istituisce una nuova imposta sulle transazioni digitali rese nei confronti delle imprese residenti in Italia, delle stabili organizzazioni di soggetti residenti all’estero, e dei lavoratori autonomi (cfr art. 1, c. da 1011 a 1016 della Legge 205/2017). Sono escluse le transazioni commerciali rese nei confronti dei contribuenti soggetti al regime fiscale di vantaggio noto come “regime dei minimi” e quelli soggetti al regime forfetario.

L’imposta, nella misura del 3% applicata sul valore della singola transazione al netto dell’Iva, si applica solamente qualora il soggetto prestatore – sia se residente in Italia sia se residente all’estero – effettui più di 3.000 transazioni digitali nell’anno. Le transazioni digitali, che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo tributo, saranno definite tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.

Il funzionamento del nuovo tributo si presenta formalmente come una ritenuta operata sul corrispettivo della transazione digitale indicato nella fattura emessa dal soggetto che effettua la prestazione digitale.

In altre parole il soggetto che effettua la prestazione digitale emetterà una fattura indicando, ad esempio,  un corrispettivo pari a 100 euro + Iva 22 euro, per poi sottrarre 3 euro a titolo di rivalsa come “web tax”. Il soggetto residente in Italia che riceve il prodotto digitale, sarà soggetto a pagare all’erario 3 euro di imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale il corrispettivo è stato pagato.

L’istituzione di questo nuovo tributo determinerà, nei fatti, un ulteriore aumento di pressione fiscale e degli  oneri amministrativi a carico delle imprese, dal momento che saranno obbligate a gestire il nuovo tributo e, con molta probabilità subiranno un aumento del prezzo del bene digitale pari al riaddebito della “web tax”.

La “web tax” entrerà in vigore a decorrere dall’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno stabilite le modalità applicative dell’imposta.