UE:  Regolamento di esecuzione n. 673 del 29 aprile 2016

 

 

È stato pubblicato sulla GUUE L 116/8  del 30 aprile 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

Sulla GUUE L 116 del 30 aprile 2016 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2016/673 “del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli”.

Scopo di tale regolamento, non essendo ancora stata definita alcuna norma per le microalghe utilizzate come alimenti, è di chiarire la situazione e stabilire norme di produzione dettagliate per tali prodotti.

La produzione di microalghe, infatti, somiglia per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell’ art.6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno chiarire che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 ITALIANO