I nuovi obblighi per usufruire dei bonus edilizia fanno lievitare i costi delle procedure. E’ quanto emerge dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti introdotti dal Decreto anti-frode, sull’obbligo di apporre il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Nello specifico il visto di conformità, relativamente al superbonus e ai bonus casa, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e/o ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021.
Pertanto, il nuovo obbligo non si rende applicabile per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentato dopo l’11 novembre 2021.
Al pari, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità non interessa i contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 157/2021), avevano già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione, sebbene non abbiano inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In proposito è pacifico ritenere che l’accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui sia stata emessa fattura con il riconoscimento dello sconto, sia da ritenere implicito nell’emissione stessa della fattura nella quale si riconosce lo sconto, rilevando in queste ipotesi il comportamento concludente delle parti.
Secondo CNA la data del 12 novembre 2021 fa da spartiacque per l’avvio dei nuovi obblighi in relazione anche alle ipotesi di fatture emesse e pagate solo in parte prima del 12 novembre 2021, per le quali si intenda optare per la cessione del credito o si è optato per lo sconto in fattura. Tuttavia occorre sottolineare che in tali casi è evidente che per il pagamento del saldo della fattura, successivamente al 12 novembre 2021, in caso si sia optato per lo sconto in fattura ovvero si opti per la cessione del credito, si dovrà ottenere sia il visto di conformità che l’asseverazione della congruità dei costi in riferimento a tutto l’ammontare della prestazione fatturata.
In ultima analisi è bene indicare che quando la detrazione è riconosciuta nell’ambito dell’esercizio d’impresa, applicandosi il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di pagamento della fattura.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, in riferimento all’attestazione della congruità delle spese sostenute relative alle detrazioni diverse da quelle soggette alla misura del 110%, si dovrà fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nonché ad un apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica che sarà emanato nelle prossime settimane. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i prezzari della casa editrice DEI possono essere utilizzati solamente con riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica come espressamente indicato nel decreto. L’impossibilità di utilizzare i prezzari DEI, viste le difficoltà oggettive di trovare il valore di congruità delle spese, farà lievitare di molto il costo delle attestazioni, appesantendo ancora di più il costo amministrativo dei nuovi obblighi.
In ultima analisi, sempre con riferimento all’attestazione della congruità delle spese sostenute va precisato che, per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa di riferimento, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ritiene che una spesa trova giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Pertanto la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.