Con la legge di bilancio 2019 il contributo per l’acquisto e l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali), in vista del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, viene concesso agli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate sotto forma di credito d’imposta compensabile (art. 1, comma 55, della L. n. 145/2018).

Tale contributo inizialmente, come prevedeva l’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.L. n. 119/2018 (c.d. “collegato fiscale” 2019), avrebbe dovuto essere concesso sotto forma di sconto dal rivenditore/manutentore dell’apparecchio, e poi a questi riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Dopo le modifiche apportate all’articolo 2, comma 6-quinquies, del D.Lgs. n. 127/2015, dapprima con il predetto collegato fiscale e poi con la legge di bilancio 2019, il contributo concesso all’esercente in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adeguamento tecnologico dei registratori di cassa è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Viene stabilito, inoltre, che il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dei misuratori fiscali, fermo restando che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono definite dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019 n. 49842/2019, che con riferimento al pagamento con mezzi tracciabili richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento n. 73203/2018 e quindi assegni bancari e postali, vaglia cambiari e postali, bonifici e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

Riguardo all’indicazione in dichiarazione, il presente provvedimento dispone che il credito vada indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito pari a 36,3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 195,5 milioni di euro per l’anno 2020.