Cartelle fisco

L’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa – con PEC datata 2 ottobre 2017, in risposta alla richiesta di consulenza giuridica formulata dalla CNA l’11 luglio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai nuovi servizi erogabili dagli Istituti di patronato, ai sensi del riformulato art. 10, Legge n. 152 del 30 marzo 2001 (Legge dei patronati).

Il parere dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario perché nel riscrivere ex novo le tipologie di servizi che possono essere prestati dai patronati, il legislatore si è dimenticato di aggiornare la norma relativa agli aspetti fiscali. E’ evidente, infatti, che l’articolo 18 della Legge dei patronati, rubricato “trattamento fiscale”, non modificato dalla Legge di stabilità per il 2015, ben si adatta alla precedente struttura dei servizi, la maggior parte dei quali rientrava e rientra tra quelli ammessi al finanziamento pubblico di cui all’articolo 13 della Legge n. 152/2001. Le nuove attività, al contrario, non sono finanziate dallo Stato e potranno, specifica la norma ed i decreti attuativi già emanati, essere erogate senza scopo di lucro, a fronte di un “contributo/rimborso/tariffa” riconosciuto direttamente dal beneficiario della prestazione (Si veda la notizia del 10 maggio 2017)

Nel rinviare alla Consulenza giuridica per maggiori approfondimenti, di seguito si riportano i tratti salienti della disciplina fiscale relativa ai nuovi servizi  del patronato.

  1. Servizi erogati in virtù di una convenzione stipulata dal Patronato con la pubblica amministrazione. In questo caso il contributo è escluso dall’ambito applicativo dell’IRES e dell’IVA sia se esso è erogato dalla PA, sia se è erogato dal soggetto privato beneficiario del servizio (art. 18, comma 1, Legge 152/2001).
  2. Servizi erogati senza la stipula di una convenzione con la pubblica amministrazione, rivolti al mercato. In questo caso ai fini IRES il corrispettivo versato da un soggetto pubblico o privato non è tassato solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni. Nello specifico, si deve trattare di 1) servizi resi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, 2) prestati senza una specifica organizzazione 3) verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione (Art. 143, comma 1, D.P.R. 917/1986). Considerando insieme la tipologia dei servizi e la struttura necessaria per erogarli, a nostro avviso, è difficile sostenere l’assenza di una specifica organizzazione (sub 2). Ai fini IVA, in linea generale, le nuove attività sarebbero soggette al tributo, qualora ricorressero congiuntamente i tre presupposti di applicazione del tributo: soggettivo, oggettivo e territoriale. A parere dell’Agenzia delle entrate, le attività individuate dal nuovo art. 10, risulterebbero escluse dal tributo per mancanza del presupposto oggettivo (art. 3 DPR 633/1972), ma solo qualora sia evidente una sproporzione tra il valore della prestazione ed il compenso percepito. Infatti, in base a quanto emerge dai vari decreti attuativi, con i quali sono stati approvati gli schemi di convenzione che definiscono le modalità di erogazione delle suddette attività, i nuovi servizi sono realizzati a fronte di entrate (rimborsi, contributi, tariffe) che spesso tendono a coprire solo in parte i costi sostenuti e vengono determinate in maniera forfettaria, non risultando, inoltre correlate all’entità della prestazione fornita.  Resta ovviamente inteso che in caso di contestazione, spetta al patronato l’onere di provare la sproporzione tra il valore della prestazione ed il compenso percepito nonché, ai fini dell’esclusione dall’IRES, dimostrare di svolgere tali attività senza una specifica organizzazione.
  3. Servizi erogati senza la stipulata di una convenzione con la pubblica amministrazione, rivolti agli associati/partecipanti dell’organizzazione promotrice. Al fine di escludere la natura commerciale dei nuovi servizi e conseguentemente consentire al Patronato di erogarli senza l’applicazione dell’IVA e dell’IRES, si può ricorrere all’istituto della “decommercializzazione” (art. 148, comma 3 TUIR), applicabile agli istituti di patronato in virtù dell’articolo 18, comma 2  della legge 152/2001. In questa sede non ci soffermiamo sulla disciplina di tale istituto, ampiamente trattata nel documento “Erogazione dei nuovi servizi in regime di decommercializzazione”, cui si rimanda. Ciò che preme sottolineare è che a parere dell’Agenzia delle entrate, ad integrazione di quanto indicato nella Circolare 10 maggio 2017, n. 4, le disposizioni agevolative IRES ed IVA della “decommercializzazione”, trovano applicazione anche per la consulenza e l’assistenza tecnica in materia di diritto del lavoro