E’ in esame al Parlamento il disegno di legge di bilancio per l’anno 2019. Sono riportate di seguito le disposizioni più rilevanti, in tema di lavoro, delle disposizioni recate dal disegno di legge, come modificato dalla Camera dei Deputati.

1. Benefici fiscali e contributivi

Viene prorogato l’incentivo all’occupazione nel Mezzogiorno. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (comma 137).

2. Incentivo per le giovani eccellenze

Viene, inoltre, introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 390-401).

3. Fondo per il Reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione (comma 138).

4. Centri per l’impiego

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai centri per l’impiego. In particolare, le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 141).

5. Fondo per la Revisione del sistema pensionistico

Il comma 139 istituisce anche, presso il medesimo Ministero, il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui per il triennio 2020-2022, 6.999 milioni per il 2023 e 7 miliardi a decorrere dal 2024.

6. Risorse per la formazione professionale

In materia di formazione professionale:

  • viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (comma 147);
  • viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (comma 153).

7. Ammortizzatori Sociali

Per far fronte, attraverso l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziate, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (comma 148).

8. Congedo di paternità

Viene prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 144).

9. Contrasto al lavoro sommerso

Al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro (per esempio quelle relative al limite di durata dell’orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, ecc.) (comma 233).