Linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti

Il commercio internazionale di animali e prodotti deve: • garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori • prevenire la diffusione di malattie di piante ed animali tra i Paesi In via generale, per poter esportare dall’Italia verso altri Paesi prodotti e animali è necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che non costituiscano un rischio per le popolazioni animali e vegetali del luogo di destinazione. Il commercio deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dai Paesi Terzi importatori sulla base o meno di accordi con il nostro Paese o con la Unione Europea. L’attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di esportazione rilasciato dall’Autorità competente del Paese che esporta.

Il presente documento individua criteri uniformi per l’attività di certificazione e per la gestione della relativa documentazione ai fini del rilascio dei certificati sanitari ufficiali per l’esportazione di animali e prodotti. Pertanto fornisce requisiti e modalità operative alle autorità territorialmente competenti ed ai veterinari certificatori. Si applica: • a tutti i certificati sanitari ufficiali per l’export emessi a garanzia della conformità di animali e prodotti alle norme sanitarie vigenti in Europa in materia di alimenti, salute e benessere degli animali e agli eventuali ulteriori requisiti richiesti e concordati con l’autorità competente del Paese terzo di destinazione. • ai certificati sanitari ufficiali rilasciati dall’autorità competente di uno Stato membro dell’UE di spedizione su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro di destinazione in relazione a partite destinate ad essere esportate in Paesi Terzi.

Definizioni

Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed europea, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti definizioni:

• Animali: animali vertebrati ed invertebrati;

• Prodotti: alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, prodotti di origine animale, materiale germinale

• Scambio: il commercio tra Paesi appartenenti all’Unione Europea • Esportazione: il commercio da Stati dell’Unione Europea e verso Paesi terzi

• Autorità competenti: Ministero della Salute, Regioni, Provincie Autonome e Autorità competenti locali, ciascuno per le proprie competenze.

• Autorità Competente Locale (ACL): le ACL in tutte le altre denominazioni che tali autorità, a parità di funzioni, hanno assunto nei diversi Statuti regionali (es. APSS, ASP, Azienda U.S.L., ASS, Comprensorio sanitario).

• Certificato ufficiale: documento cartaceo o elettronico firmato da un veterinario certificatore e che assicura la conformità ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare.

• Veterinario certificatore: il veterinario ufficiale incaricato dalla pertinente Autorità competente a firmare i certificati.

• Richiesta di certificazione: documento presentato dall’Operatore Settore Alimentare (OSA) all’Autorità competente, secondo le modalità previste da quest’ultima, con il quale viene richiesto il rilascio della certificazione export.

• Permesso di importazione (Import permit): autorizzazione preventiva all’importazione rilasciata dal Paese Terzo a singoli stabilimenti e per tipologia di prodotto.

• Filiera di certificazione: insieme delle certificazioni ufficiali relative all’animale o prodotto, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestato nelle precedenti propedeutiche all’emissione del certificato ufficiale per l’esportazione. • Groupage: raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista alla sua spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.

• Preshipment review: consiste nella revisione di tutte le registrazioni associate ad una specifica produzione o lotto di prodotto effettuata dallo stabilimento prima che un alimento venga rilasciato in commercio. La revisione include la verifica per assicurare che tutti i limiti critici stabiliti per i critical control point (CCP) siano stati rispettati e che, nell’eventualità, siano state adottate le opportune misure correttive (previsto nel 9 CFR 417.5 (c) per l’export USA di prodotti sotto la giurisdizione di Food Safety Inspection Service).

Certificato sanitario per l’esportazione

Il certificato sanitario per l’esportazione è un certificato ufficiale che accompagna gli animali e/o prodotti in esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari, di processo, stabiliti dal Paese di destinazione.

Richiesta

L’OSA che desidera esportare animali e prodotti verso un Paese Terzo deve:

1. Richiedere per iscritto con congruo anticipo alla ACL di competenza il rilascio del certificato 5 specificando il Paese di destinazione e il tipo di prodotto/specie animale che si intende esportare.

2. Pagare la tariffa per il rilascio del certificato.

Linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti.. A cura di Ministero della salute  Anno 2016

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