Il DDL di Bilancio 2023 ancora in bozza con l’articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020, che come ricorderete sono state oggetto di forte critica da parte di CNA Agroalimentare perché non si dovrebbe fare politica ambientale con ulteriore tassazione e con la sugar tax di fatto si procede con la stessa logica dell’etichettatura a semaforo, perché si fa allarmismo e non educazione alimentare.

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Plastic tax: che cosa è

L’articolo 16 apporta modifiche all’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax

Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).

Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipa ulteriormente al 1° gennaio 2024.

Sugar tax: che cosa è

L’art 16 inoltre posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.

Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l’istituzione e disciplinano l’applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:

  • nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti
  • nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per

  • modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l’obbligazione tributaria,
  • ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell’efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.